Vaccino anti covid-19, violazione del diritto al consenso informato e libero
06/02/2022
Profili di legittimità del consenso alla vaccinazione anti covid-19
Il consenso a ricevere un trattamento sanitario, ai sensi della Legge n. 219/2017, deve rispondere a due requisiti essenziali: 1) l’informazione e cioè il processo secondo il quale quest’ultima viene resa comprensibile e utile al paziente e la libertà della manifestazione dello stesso che deve essere scevra da condizionamenti di ogni tipo.
Ordunque, nonostante il DL in esame preveda, nei confronti delle categorie lavorative in esso individuate, un vero e proprio TSO che si concretizza nell’obbligo di sottoporsi alla vaccinazione, divenuta condicio sine qua non al fine di poter esercitare il diritto al lavoro, diritto, peraltro costituzionalmente garantito, è rimasta necessaria la sottoscrizione del modulo di consenso informato con assunzione di responsabilità a carico del vaccinando qualora dovessero verificarsi effetti collaterali e/o avversi, a breve, medio e lungo termine.
È necessario, dunque, comprendere cosa sia il consenso informato e quale sia la funzione dello stesso.
Un trattamento sanitario può essere praticato solo se la persona interessata abbia prestato il proprio consenso libero e informato così come previsto dall’art. 1 della L. n. 219/17, dall’art. 5 Convenzione di Oviedo ratificata in Italia con la Legge n. 145/2001.
Anche la Costituzione Europea prevede in merito che “Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge. (…)”.
Ne discende, perciò, che al fine di essere sottoposti ad un trattamento sanitario è necessaria la sottoscrizione del consenso informato che implica l’accettazione della cura da parte del paziente.
Affinché però il consenso informato sia valido, è indispensabile la compresenza di due elementi fondamentali: 1) la libertà con cui la manifestazione di volontà viene prestata;
2) la adeguata informazione proveniente dal medico in merito al trattamento sanitario da eseguirsi.
Con riferimento al primo elemento v’è da dire che il consenso del paziente deve formarsi liberamente ed essere immune da violenza, dolo, errore.
Va da sé che sulla base della previsione normativa in oggetto, la manifestazione di volontà del vaccinando di sottoporsi alla somministrazione del farmaco, non può considerarsi affatto libera poiché indubbiamente coartata attraverso la minaccia di subire un danno grave e ingiusto quale è la sospensione dal lavoro, peraltro senza diritto alla retribuzione.
Infatti, il DL 172/21 non permette una manifestazione di volontà libera e consapevole, esercitando, con la sua formulazione, una pressione psichica di abnormi proporzioni, in violazione di qualunque principio di tutela della persona umana nella sua integrità fisica e psichica.
L’altro elemento fondamentale affinché il consenso informato possa considerarsi valido, concerne il diritto alla informazione proveniente del medico circa il trattamento sanitario da eseguirsi, i rischi e i benefici che ne potrebbero derivare nonché eventuali cure alternative.
Ciò posto, dunque, un consenso informato per essere idoneo non può risolversi in un mero adempimento burocratico ma deve avere ad oggetto una informazione COMPLETA ed EFFICACE, finalizzata a porre il paziente nelle condizioni di esercitare correttamente i propri diritti e, quindi, di formarsi una volontà scevra da condizionamenti, ponendolo nella posizione di poter scegliere.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 438/2008, ha definito il consenso informato al trattamento sanitario come “diritto fondamentale dell’Individuo”.
Il consenso libero e informato, inteso come manifestazione del più ampio principio di autodeterminazione di ogni individuo ad esprimere una volontà che non sia in alcun modo viziata da frode, inganno, minaccia e ricatto, è riconosciuto e affermato non solo dalla normativa nazionale ma anche da norme comunitarie e internazionali derivanti da Trattati e Convenzioni cui l’Italia ha aderito e che sono stati recepiti nel nostro ordinamento giuridico. Si ritiene doveroso ricordare: il Codice di Bioetica sulla sperimentazione umana di Norimberga del 1947 e, successivamente, dalla Dichiarazione di Helsinki della World Medical Association; la Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, firmata ad Oviedo il 4 aprile 1997 e ratificata in Italia con la L 28 marzo 2001, n. 145, ha ribadito che «un trattamento sanitario può essere praticato solo se la persona interessata abbia prestato il proprio consenso libero ed informato» (art. 5); la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, all’art. 3 ha stabilito che «ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica» la quale si esplica, nell’ambito della medicina e della biologia, attraverso «il consenso libero e informato della persona interessata» a sottoporsi ad un determinato trattamento sanitario.
Risulta di tutta evidenza come le disposizioni di cui all’articolo appena richiamato vengano sistematicamente violate giacché il consenso viene raccolto dal medico “vaccinatore”, il quale non ha mai visto, prima di allora, il soggetto che si appresta alla somministrazione e, dunque, non può avere contezza del quadro clinico completo del paziente, contrariamente a quanto avviene con il medico di base, che non a caso viene definito “Medico di fiducia” e ciò con tutte le conseguenze del caso anche in ordine alle possibili complicazioni derivanti dalla somministrazione di un medicinale soggetto a prescrizione limitativa (RRL), come già ricordato.
Il Codice di Norimberga, integrato nella Dichiarazione di Helsinki del 1964, tracciando una netta divisione tra sperimentazione lecita e tortura, recita all’art. 1 quanto segue: “Il consenso volontario è assolutamente essenziale”.
Ciò significa che la persona interessata debba avere capacità legale di esprimere il consenso; che essa sia nella condizione di poter esercitare un libero potere decisionale senza che si intervenga con la forza, con la frode, con l’inganno, con minacce o esagerando con qualsiasi forma di vincolo o coercizione; che essa abbia sufficiente conoscenza e comprensione degli elementi coinvolti nello studio, tali da permettere una decisione consapevole e ragionata.
La Risoluzione n. 2361/2021 dell’ Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa ha invitato gli Stati membri a una corretta campagna di informazione, soprattutto relativa alla non obbligatorietà del vaccino, alla sua sicurezza e ai possibili effetti indesiderati, in modo da assicurare una scelta consapevole e libera, senza alcuna forma di discriminazione o svantaggio per coloro che decideranno di non sottoporsi al vaccino; inoltre, la predetta Risoluzione raccomanda agli Stati di usare il certificato di vaccinazione solo per il suo scopo designato ossia quello di monitorare l’efficacia del vaccino ed i suoi potenziali effetti collaterali ed eventi avversi.
Ciò osservato, si rileva che contrariamente a tutto quanto sopra argomentato, il modulo di consenso informato che viene consegnato al vaccinando, non rispetta affatto i canoni sopra elencati ma assurge ad un mero adempimento burocratico che è esattamente ciò che non dovrebbe essere.
Si presenta, infatti, scarno e sintetico ma soprattutto privo di dettagliata e corretta informazione da parte del medico vaccinatore.
Il modulo di consenso per l’esecuzione della vaccinazione anti-covid-19, si risolve, quindi, nella sottoscrizione, senza l’assistenza di un medico e, dunque, senza che il vaccinando riceva alcuna informazione in merito ad eventuali rischi e benefici della vaccinazione ed eventuali cure alternative, di un modulo preconfezionato, caratterizzato principalmente da una espressione di volontà determinata da una minaccia.
Anche il Comitato Internazionale per l’Etica della Biomedicina, nel suo Parere reso il 20/01/2022, sulla correlazione tra la disciplina della “vigile attesa e tachipirina” e la procedura d’immissione in commercio dei cosiddetti vaccini anti-Covid, nonché sulla violazione del principio del consenso libero e informato nell’ambito della campagna vaccinale, ha sottolineato che “…Altrettanto agevole è rilevare che la campagna vaccinale – mediante una strategia probabilmente preordinata – ha condotto dapprima al dirottamento mediatico dell’opinione pubblica verso un clima di attesa e di esaltazione dei cosiddetti vaccini anti-Covid, e in seguito all’introduzione e alla progressiva estensione dell’obbligo vaccinale: un obbligo surrettizio a carico dell’intera popolazione, in quanto requisito d’accesso al cosiddetto Green Pass e, per tramite di quest’ultimo, alla fruizione di beni e servizi e allo svolgimento di attività lavorative; è un obbligo esplicito a carico di determinate categorie professionali, nonché, da ultimo, di soggetti individuati su base puramente anagrafica, al di là e al di fuori di qualsivoglia logica medica e scientifica.
In entrambi i casi, la campagna vaccinale sta comportando la violazione sistematica del principio del consenso libero e informato: per i cittadini e gli stranieri residenti in Italia che si sono sottoposti alla cosiddetta vaccinazione più o meno volontariamente – tenuto conto dello strumento di coercizione costituito dal Green Pass – perché l’incertezza scientifica che circonda la sicurezza e l’efficacia dei cosiddetti vaccini anti-Covid vanifica la condizione preliminare del consenso, e cioè la possibilità per il medico/sperimentatore di conoscere e di valutare – in scienza e coscienza – i rischi dei “vaccini” medesimi e di esporli al paziente, affinché quest’ultimo possa esprimere, o meno, un consenso realmente informato; per i cittadini e gli stranieri residenti in Italia che sono stati obbligati a vaccinarsi, perché l’imposizione dell’obbligo fa venire meno qualsiasi possibilità di rendere un consenso realmente libero…”.
L’obbligo vaccinale è limitato negli aspetti coercitivi da un tetto costituzionale molto chiaro: il rispetto della persona.
Un trattamento sanitario rispettoso in sé, ma che viene ottenuto con metodi che non lo sono, è un trattamento sanitario che viola il rispetto della persona.
Se la Costituzione prevede per l’obbligo sanitario, e solo per quello, il limite del rispetto della persona, evidentemente esclude la possibilità che tale obbligo preveda sanzioni che lo oltrepassino.
L’obbligo vaccinale è in violazione del requisito del rispetto della persona previsto dall’art. 32 della Costituzione.
Ancora, se il consenso informato è un atto necessario ed imprescindibile ma soprattutto preliminare a qualsiasi trattamento sanitario, così come previsto dalla L n. 219/17 all’art. 1, tranne in alcuni casi specifici ed eccezionali espressamente previsti dalla legge, attesa la obbligatorietà imposta dal DL. 172/21, l’esonero di responsabilità previsto con lo scudo penale, a tal proposito introdotto il Dl 44/21 che all’art. 3 testualmente recita: “per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da Sars-Cov-2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all’art. 1, comma 457, della legge30 dicembre 2020, n. 178, la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizza-zione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione”, risulta un assoluto controsenso.
Da un lato, invero, lo Stato obbliga alla vaccinazione prevedendo finanche una grave sanzione in caso di mancata ottemperanza, dall’altro si esonera dal risarcire qualunque effetto grave o avverso che possa discendere dalla stessa.
Non si comprende, perciò, il motivo di un così congegnato scudo penale dal Dl. 44/21 né il motivo conseguentemente di una assunzione di responsabilità personale da parte del vaccinando circa eventuali effetti collaterali e/o avversi, siano essi a breve, medio o lungo termine, soprattutto di fronte, si ribadisce, ad una obbligatorietà imposta con un DL.
Per tutte le superiori argomentazioni è di tutta evidenza che il diritto del vaccinando a una informazione completa, esaustiva e soprattutto libera viene violato, pertanto l’obbligo è illegittimo.
Avv. Massimo Baglieri