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Da sempre il mio Studio Legale fornisce con la massima professionalità un supporto concreto ai clienti per tutto ciò che riguarda: Diritto di famiglia, Esecuzione forzata, Responsabilità civile, Obbligazioni e Contratti, Condominio, Locazioni, Infortunistica stradale Diritti reali di godimento.

Massimo Baglieri

Diritto di famiglia

Il diritto di famiglia codificato nel 1942 concepiva una famiglia fondata sulla subordinazione della moglie al marito, sia nei rapporti personali sia in quelli patrimoniali, sia nelle relazioni di coppia sia nei riguardi dei figli; e fondata sulla discriminazione dei figli nati fuori del matrimonio (figlio naturale), che ricevevano un trattamento giuridico deteriore rispetto ai figli legittimi.
Il primo libro del codice venne riformato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151 (“Riforma del diritto di famiglia”), che apportò modifiche tese a uniformare le norme ai principi costituzionali. Con questa legge venne riconosciuta la parità giuridica dei coniugi, venne abrogato l’istituto della dote, venne riconosciuta ai figli naturali la stessa tutela prevista per i figli legittimi, venne istituita la comunione dei beni come regime patrimoniale legale della famiglia (in mancanza di diversa convenzione), la patria potestà venne sostituita dalla potestà di entrambi i genitori (prima “potestà genitoriale”, ora “responsabilità genitoriale”), in particolare nella tutela dei figli. Il coniuge superstite nella successione ereditaria diventa erede, mentre prima, legalmente, non ereditava nulla.

Obbligazioni e contratti

Le obbligazioni consistono nello specifico dovere giuridico in forza del quale un soggetto, il debitore, è tenuto ad una prestazione patrimoniale per soddisfare l’interesse di un altro soggetto, il creditore.
Fondamento delle obbligazioni è l’esigenza di assicurare il soddisfacimento di un interesse giuridicamente rilevante, che non può essere realizzato autonomamente (attraverso, ad esempio, un rapporto immediato con una res come accade per il diritto di proprietà), ma necessita della collaborazione di un altro soggetto.
Il contratto è l’accordo tra due o più parti per costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 del c.c.); può essere fonte di obbligazioni.
Contratto deriva dal latino contractus (participio passato di contrahĕre, ‘trarre insieme, riunire’, composto da con-, derivato da cum, e da trahĕre, ‘trarre’), termine che originariamente nel diritto romano indicava non una fonte di obbligazioni ma lo stesso rapporto giuridico obbligatorio sorto da un atto lecito, in contrapposizione al rapporto obbligatorio da atto illecito (delictum).

Responsabilità civile

La responsabilità civile, che comporta solo il risarcimento, si verifica quando si viola una norma del diritto privato, che regola i rapporti tra cittadini, con esclusione quindi di possibili reati o illeciti amministrativi.
Quando si parla di responsabilità civile si intende un comportamento che viola le norme del diritto privato, ossia di quel ramo del diritto che regola i rapporti tra cittadini. Sono quindi escluse le norme che regolano i rapporti tra cittadini e Stato o Pubblica amministrazione (nel qual caso invece si ricadrebbe nella «responsabilità penale» o nella «responsabilità amministrativa»).

La conseguenza è che l’unica conseguenza di un comportamento illecito dal punto di vista civilistico è il risarcimento del danno. Non possono conseguire dalla responsabilità civile né reati, né sanzioni amministrative.

Esecuzione forzata

Rimedio di cui può avvalersi il creditore al fine di ottenere l’adempimento di una prestazione che non viene eseguita volontariamente dal debitore, sulla base di un provvedimento del giudice (ad esempio: sentenza, decreto ingiuntivo) o di un documento stragiudiziale (assegno, cambiale) dotato di efficacia esecutiva (474 c.p.c.).

L’esecuzione forzata, la cui competenza spetta al Tribunale, mira alla realizzazione coattiva del diritto di credito.

Condominio

Il diritto romano conosceva una proprietà privata ereditata dal genitore e rimasta indivisa tra i fratelli (consortium). In età classica si sviluppò il concetto di proprietà comune di divisione pro quota con ripartizione proporzionale dei diritti e degli obblighi con forme di tutela analoghe al diritto moderno (rei vindicatio partiaria).

Il condominio è disciplinato dal codice civile italiano. La legge 11 dicembre 2012 n. 220 (“Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”), entrata in vigore il 18 giugno 2013, ha riformato alcuni aspetti della materia, recependo gran parte della giurisprudenza e svecchiando la disciplina dell’istituto.

Locazioni

La locazione, in diritto, costituisce il contratto con il quale una parte (detta locatore) si obbliga a permettere a un altro soggetto (conduttore o locatario) l’utilizzo di una cosa per un dato tempo in cambio di un determinato corrispettivo (la cosiddetta “pigione” o “canone”).
Esistono differenti figure di locazione:
locazione di beni mobili, in particolare beni mobili registrati;
locazione di beni immobili non urbani oppure urbani.
Inoltre si distingue tra:
locazione a uso commerciale;
locazione a uso abitativo (per quest’ultima si hanno ulteriori tipizzazioni come la locazione stagionale o la foresteria).
Quando la locazione ha per oggetto un bene produttivo si parla di contratto di affitto.

Infortunistica stradale

Per infortunistica si intende l’attività di affiancamento e supporto di coloro che hanno sofferto un sinistro o infortunio (sinistro stradale, infortunio sul lavoro, furto, incendio, danno nautico), atta a garantire i necessari consigli medico-psicologici o legali.

Sotto il profilo legale, l’infortunistica tutela i diritti dei soggetti coinvolti, inclusi anche gli enti preposti alla liquidazione dei danni, al fine di garantire la più equa valutazione del danno possibile ed evitare incoerenze e inadempienze a quanto regolamentato dalle leggi vigenti.

Diritti reali di godimento

I diritti reali di godimento sono un tipo di diritto reale che hanno un contenuto più ristretto rispetto alla proprietà.
I diritti reali di godimento attribuiscono a un soggetto il potere di utilizzare, in modo pieno e immediato, un bene di proprietà di un altro soggetto, il quale vede limitato il proprio diritto di proprietà. Quando questo requisito viene meno, perché il titolare del diritto reale minore diventa anche proprietario, automaticamente viene meno il diritto minore, che si estingue attraverso la cosiddetta consolidazione. A differenza della proprietà, che è perpetua, i diritti reali minori possono essere perpetui oppure a tempo determinato. Tutti i diritti reali di godimento si estinguono per non uso, se quest’ultimo si protrae per venti anni: superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù.

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