News della Cassazione

Gli ultimi aggiornamenti

 

Compesno Avvocati: le pattuizioni col cliente hanno carattere preferenziale tra i criteri di determinazione

Il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa ed adeguato all’importanza dell’opera solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto l’art. 2223 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta tra le parti e solo in mancanza di quest’ultima, in ordine successivo, alle tariffe, agli usi e, infine, alla determinazione del Giudice.  

(Cass. Civ. sez. I, Ordinanza n. 7904/2020)

 

Il balcone è di proprietà esclusiva dell’appartamento: le spese di manutenzione sono a carico del singolo

 

E’ nulla la delibera assembleare che disponga in ordine al rifacimento della pavimentazione dei balconi di proprietà esclusiva degli appartamenti.

(Cass. Civ. sez. VI, Ordinanza n. 7042 del 2020)

 

Notificazioni

In caso di mancata produzione dell’avviso postale di ricevimento, attestante l’avvenuto perfezionamento della notifica del ricorso alla controparte, si verifica un’ipotesi di inammissibilità del ricorso, salvo che il destinatario dell’atto si costituisca in giudizio a dimostrazione del fatto che la consegna è realmente avvenuta.

(Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza n. 8648/2020)

 

Obbligo di mantenimento della prole

 

Il genitore non affidatario ha l’obbligo di mantenere i figli fin dalla cessazione della coabitazione, senza necessità di una apposita pronuncia del Giudice in tal senso.

(Cass. Civ. Sez. III, ordinanza n. 8816/2020)

 

 

Invio telematico perfezionato anche se manca la marca da bollo

 

La Cassazione ha enunciato il principio secondo il quale il deposito telematico si perfeziona con la generazione, ad opera del sistema, della ricevuta di avvenuta consegna, anche in assenza della marca da bollo.

(Cass. Civ. Sez. III, ordinanza n. 9664/2020)

 

 

Notifica dopo le 21: la Cassazione conferma, si perfeziona il giorno stesso

 

Deve ritenersi tempestiva la notifica dell’opposizione all’ingiunzione avvenuta oltre le ore 21 con atto di citazione notificato in via telematica nel quarantesimo giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto. Ciò in quanto la Corte Costituzionale, con la sentenza 75/2019, ha bocciato l’art. 16 septies del D.L. 179/12 nella parte in cui prevede che la notifica telematica effettuata fra le 21 e le 24 si perfezioni anche per il notificante alle ore 7 dell’indomani.

(Cass. Civ., ordinanza n. 21136/2020)

 

 

Condominio, uso delle parti comuni

 

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