CORONAVIRUS E DIRITTO ALLA SALUTE; COSTITUZIONE E DIRITTO ALLA VITA
(Ho l’onore di pubblicare questo articolo, scritto da una mia amica nonchè collega, l’Avvocato Paola Lappostato)
17 Novembre 2020
La grave situazione di emergenza sanitaria mondiale che stiamo vivendo da mesi sollecita una riflessione in merito all’impatto che, inevitabilmente, la mole dei provvedimenti adottati dal Governo, per prevenire o contrastare la diffusione del contagio, avrà sul diritto e, in particolare, sui diritti e sulle libertà garantiti dalla Costituzione.
Provvedimenti che assumono la forma di decreti legge, decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, decreti di Ministri, ordinanze di Presidenti regionali o addirittura di Sindaci e che stanno comprimendo, fino quasi ad annullarli, i diritti e le libertà garantiti dal nostro ordinamento.
Allora, ci si chiede da più parti, entro quali confini lo Stato può comprimere le nostre libertà e i nostri diritti costituzionali? Con quale forma?
E, ancora, viene da chiedersi se la limitazione delle libertà è fisiologica a una fase strettamente emergenziale o rischiamo, invece, che diventi autoritarismo e regime?
E’ davvero minacciata la democrazia?
Unico punto indiscutibile sul tema rimane l’innegabile priorità del contenimento del contagio, del diritto alla salute e, quindi, alla tutela della vita che, tuttavia, rischia il paradosso di sovvertire e modificare il nostro modo di vivere e di convivere con gli altri.
In mancanza di una specifica disciplina dello “stato d’eccezione” o d’emergenza, questi provvedimenti sembrano aver leso il principio della separazione dei poteri, con il conseguente conflitto tra le varie componenti politiche, tra i poteri dello Stato e tra lo Stato e le Regioni, che rivendicano le proprie competenze, un conflitto che, seppur legittimo, rischia di essere strumentale e favorire pericolose frammentazioni politiche e sociali, in questo drammatico momento storico in cui, invece, appare ancora più stringente la necessità di una unità politica intorno ai valori fondamentali del nostro ordinamento costituzionale.
Appare opportuno, quindi, delineare gli esatti confini della questione e sgombrare il campo da un equivoco.
La circostanza che il nostro ordinamento non contenga una previsione specifica dello stato di eccezione non significa che esso presenti delle lacune e che non via sia alcuna possibilità di inquadrare la fattispecie reale. Al contrario, la nostra Costituzione è una fonte aperta e, in quanto tale, è possibile rinvenirvi numerose clausole che consentono una modulazione dei principi fondamentali secondo le circostanze concrete. In tal senso, il principio di equilibrio tra Poteri dello Stato, nella eccezionalità dell’emergenza, esigerebbe un ammorbidimento del rigore ordinario, in linea con lo spirito della Costituzione.
Invero, la necessità di contrastare la crisi attuale richiederebbe quella leale collaborazione tra i Poteri dello Stato che certamente non andrebbe in contrasto con il principio della separazione. Anzi, proprio l’interdipendenza tra le istituzioni consentirebbe di rendere effettivo quell’equilibrio che sta alla base della nostra Costituzione, nata proprio dall’incontro di diverse e contrastanti ideologie.
Se nel nostro ordinamento non ritroviamo alcuna norma, poi, che riconosca espressamente il diritto alla vita, non è certo una dimenticanza ma piuttosto una consapevole scelta degli stessi costituenti.
La scelta di non confinare entro limiti predeterminati un concetto che è essenza stessa di tutte le Carte internazionali e sovranazionali ed è fondamento di tutte le altre libertà che da esso “naturalmente” derivano, perché se non c’è vita, e non è pleonastica l’affermazione, non può esservi nessun sinallagma con altro principio, sia di libertà che di salute.
La Costituzione all’art.16 sancisce la libertà di circolare e soggiornare in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce per motivi di sanità. Ultroneo ricordare ai tecnici del diritto che il decreto legge è un atto normativo provvisorio adottato in casi straordinari di necessità e urgenza dal governo avente forza di legge.
E peraltro, sul piano del diritto interno, esistono già strumenti utilizzabili per fronteggiare, parzialmente almeno, l’attuale crisi sanitaria: il Decreto e il Testo Unico della Protezione Civile.
Le antiche istituzioni romane prevedevano che Necessitas non habet legem, sed ipsa sibi facit legem.
Anche oggi, di fronte a circostanze determinate, non previste o non prevedibili, la necessità impone e legittima l’intervento più immediato ed efficace per la realizzazione dello scopo, anche attraverso l’esercizio di poteri amministrativi.
Al riguardo, l’art.78 Cost. recita che le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari per fronteggiare l’aggressione e garantire la sopravvivenza dello Stato. E ancora, l’art.120 Cost. prevede la possibilità per il Governo di sostituirsi agli organi degli Enti locali in alcune ipotesi, quali un pericolo grave per l’incolumità e la pubblica sicurezza.
La Corte Costituzionale ha sviluppato nel corso degli anni alcuni criteri fondamentali che consentono al potere esecutivo, in deroga alla legge, di adottare misure impositive di limitazioni delle libertà, al fine di garantire la tutela di un bene primario, il diritto alla vita, nella sua visione globale: il principio di proporzionalità, per cui la norma limitativa o in deroga deve essere proporzionata alla situazione di fatto; il principio di necessità, secondo cui la misura adottata deve essere lo strumento meno restrittivo ma più efficace per il raggiungimento dello scopo; il principio di ragionevolezza, per cui la misura deve essere giustificata dal raggiungimento di uno scopo legittimo, il principio del bilanciamento, con il riconoscimento di un limite all’esercizio di ogni diritto nell’esigenza di difenderne un altro, degno di altrettanta o superiore tutela; infine, il principio della temporaneità secondo cui i provvedimenti devono prevedere un termine di durata predeterminato sulla base della situazione di fatto.
Come dire, se il fine è legittimo e degno di tutela, giustifica i mezzi.
Nella drammatica situazione che stiamo vivendo, nell’attesa che la comunità scientifica trovi il tanto atteso vaccino e la cura contro questo nemico sconosciuto e imprevedibile per il suo continuo modificarsi, in cui tutti i giorni siamo costretti a fare i conti con un sistema sanitario carente, può affermarsi che le misure adottate dal Governo non siano legittime e adeguate, oltre ogni ragionevole dubbio?
Credo di no!
Sarebbe, dunque, ragionevole e opportuno che tutte le forze politiche sentissero con forza sempre maggiore la responsabilità legata all’emergenza. Tale responsabilità richiede collaborazione leale e critica costruttiva. Si abbia il coraggio di fare un passo indietro per il raggiungimento di uno scopo, che oggi, per la prima volta forse nella storia, ci unisce tutti.
Avv. Paola Lappostato