Facciamo chiarezza

Obbligo di fornire le proprie generalità alle forze dell’ordine

17 Aprile 2020

Il cittadino è obbligato a dare le proprie generalità agli agenti di pubblica sicurezza?

Molti clienti e amici, in questi giorni, mi hanno chiesto se siano obbligati a esibire il loro documento di identità alle forze dell’ordine qualora dovessero essere fermati, dalle stesse.

Questi dubbi, purtroppo, sono alimentati fortemente dai tanti video o audio che circolano in questo periodo sui social, dove alcuni soggetti, magari con le “migliori intenzioni” di fare informazione, divulgano notizie non veritiere e non conformi ai dettami di norme vigenti, creando in questo modo spiacevoli equivoci.

Con questa breve analisi cercherò di fare un po’ di chiarezza e rispondere ai vari interrogativi.

Iniziamo, quindi, con l’analisi della seguente e frequente situazione: l’automobilista viene fermato da agenti di Polizia Municipale IN DIVISA e chiede agli stessi di identificarsi con un documento di identità o col tesserino che attesti la loro appartenenza alle forze dell’ordine.

Quando l’agente di pubblica sicurezza è in divisa non ha l’obbligo di mostrare alcun documento di identità o tesserino di appartenenza, di contro può chiedere il documento di riconoscimento a qualunque soggetto anche senza doverne spiegare i motivi.

Diversa situazione si verifica nel caso in cui l’agente di pubblica sicurezza sia in “borghese”, cioè vesta abiti civili e non indossi una divisa; in queste ipotesi l’agente accertatore ha l’obbligo, su richiesta del cittadino, di esibire il tesserino che lo qualifichi come agente di pubblica sicurezza.

In tutti i casi, il cittadino sottoposto a controllo, a opera delle forze dell’ordine, ha l’obbligo di fornire le proprie ed esatte generalità, altrimenti incorre nel reato di cui all’art. 496 c.p.

Il cittadino non è obbligato a esibire il suo documento di identità tranne nei casi eccezionali (e cioè in caso di persona pericolosa o sospetta ex art. 4 comma 2 TULPS e 294 Regolamento) e la mancata esibizione non costituisce reato; è reato, invece, come detto prima, rifiutarsi di fornire le proprie generalità o darle false.

Avv. Massimo Baglieri

 

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